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Banca Ifis | Dichiarazione non finanziaria consolidata 2021
La Tassonomia europea delle attività ecosostenibili
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La Tassonomia Europea, così come definita dal Regolamento (Ue) 852/2020 (Regolamento Tassonomia Ue), istituisce
un sistema di classificazione delle attività economiche come ecosostenibili dal punto di vista climatico e ambientale
definendo specifici criteri scientifici e di prestazione per l’identificazione di tali attività. Secondo la Tassonomia Europea,
le attività economiche possono essere considerate ammissibili o non ammissibili alla Tassonomia, sulla base della
presenza o meno della descrizione di tali attività all’interno dei Regolamenti Delegati che disciplinano i criteri per definire
un’attività come ecosostenibile. Un’attività ammissibile viene definita ecosostenibile, cioè allineata alla Tassonomia, se
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capace di generare un contributo sostanziale ad almeno uno dei 6 obiettivi ambientali rispettando i criteri presenti nei
Regolamenti Delegati.
All’articolo 8 del Regolamento 852/2020 si introduce a livello europeo, a partire dal 1° gennaio 2022, l’obbligo di informativa
sulla Tassonomia rivolto alle imprese e ai partecipanti al mercato finanziario soggetti all’obbligo di rendicontazione di
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informazioni non finanziarie, secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/95/UE (NFRD).
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Il Regolamento Delegato (Ue) 2021/2178 definisce la metodologia e gli indicatori per la rendicontazione richiesta ai sensi
del Regolamento Tassonomia. In particolare, l’articolo 10, comma 3, definisce quali aspetti rendicontare per l’esercizio
2021, nello specifico:
a. la proporzione sugli attivi totali di esposizioni ad attività economiche ammissibili e non ammissibili alla
Tassonomia;
b. la proporzione sugli attivi totali delle esposizioni in amministrazioni centrali, banche centrali, emittenti
sovranazionali e derivati;
c. la proporzione sugli attivi totali delle esposizioni in imprese non soggette a NFRD;
d. le informazioni qualitative circa la metodologia e gli indicatori da utilizzarsi per la rendicontazione.
Il Gruppo Banca Ifis, in quanto istituto di credito, è tenuto inoltre a rendicontare la quota del portafoglio di negoziazione e
dei prestiti interbancari rispetto agli attivi totali in bilancio.
Approccio adottato
La disclosure dell’esercizio 2021 è basata sul valore contabile lordo degli attivi in bilancio al 31/12/2021 , e si riferisce al
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perimetro di consolidamento prudenziale come suggerito dalla normativa .
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Il Gruppo Banca Ifis per l’esercizio 2021 segue i template suggeriti dalla Piattaforma per la Finanza Sostenibile nelle sue
Linee Guida di dicembre 2021 e, in accordo con la disponibilità dei dati delle controparti, riporta le informazioni sia
utilizzando dati puntuali, secondo le modalità richieste dalla normativa, sia utilizzando stime ottenute tramite
l’applicazione di proxy.
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Nello specifico, per le esposizioni in amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali e derivati il
Gruppo fa riferimento a dati puntuali mentre sono state utilizzate stime basate su proxy per le esposizioni verso attività
43 Regolamento (Ue) 852/2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852
44 I sei obiettivi ambientali della Tassonomia: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e
protezione delle risorse idriche, transizione verso un’economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, protezione della
biodiversità.
45 Direttiva 2014/95/UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=IT (NFRD) sulla comunicazione
delle informazioni non finanziarie (recepita dall’ordinamento italiano con il D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254)
46 Regolamento Delegato 2021/2178: Publications Office (europa.eu)
47 Si precisa che sono esclusi gli attivi fuori bilancio
48 All’Allegato V del Regolamento Delegato 2021/2178 si richiede agli enti creditizi di comunicare i KPI pertinenti sulla base dell’ambito del proprio
consolidamento prudenziale determinato conformemente al titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
49 Articolo 10 comma 3 lettera b) del Regolamento Delegato 2021/2178
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