Page 8 - Dichiarazione non finanziaria consolidata
P. 8

Banca Ifis | Dichiarazione non finanziaria consolidata 2021



           Premessa metodologica



           Il D. Lgs. 254/2016, con il quale l’Italia ha recepito la Direttiva 2014/95/UE , ha introdotto nell’ordinamento italiano l’obbligo,
                                                                      1
           per le società o gruppi di grandi dimensioni e per gli enti di interesse pubblico , di rendicontare su temi ambientali, sociali,
                                                                          2
           attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, ove rilevanti per ciascuna
           impresa alla luce delle proprie attività e caratteristiche.

           Tali soggetti sono tenuti alla redazione di una Dichiarazione Non Finanziaria qualora durante l’esercizio finanziario abbiano
           avuto, in media, un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato
           almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: totale dello stato patrimoniale superiore a 20 milioni di euro e/o totale dei
           ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40 milioni di euro.

           In  quanto  ente  di  interesse  pubblico  con  le  caratteristiche  dimensionali  previste  per  l’applicazione  della  normativa,  il
           Gruppo Banca Ifis pubblica – a partire dall’esercizio 2017 – una Dichiarazione Non Finanziaria consolidata in conformità
           con quanto previsto dal D. Lgs. 254/16.

           Tale  impegno  rappresenta  la  naturale  evoluzione  del  percorso  che  ha  portato  ad  integrare  su  base  volontaria,  già
           nell’introduzione al Bilancio Consolidato 2016, l’informativa societaria con informazioni relative all’approccio del Gruppo
           alla sostenibilità.

           La Dichiarazione Non Finanziaria relativa all’esercizio 2021 viene redatta a livello consolidato dalla Capogruppo Banca Ifis
                                              3
           S.p.A. e include tutte le società consolidate  integralmente nel perimetro del Bilancio Consolidato. In particolare, rispetto
           all’esercizio precedente risulta integrata nel perimetro Farbanca S.p.A., non inclusa nella Dichiarazione del 2020 in quanto
           acquisita nel mese di novembre 2020 e pertanto inclusa per la prima volta nel 2021 nel perimetro di rendicontazione della
           Dichiarazione Non Finanziaria.

                                                                             4
           Il presente documento considera quanto indicato nel Public Statement di ESMA  dell’ottobre 2021, riportato da Consob
                                                                                                              5
           nella sua newsletter di novembre, circa gli impatti del Covid-19; i presidi adottati in relazione alle questioni climatiche; e
           l'attenzione agli obblighi informativi previsti dall'articolo 8 del “Regolamento Tassonomia”, in vigore dal 1° gennaio 2022.
           Nel documento, i termini “Banca Ifis”, “Banca” o “Capogruppo” indicano la sola società Banca Ifis, mentre i termini “Gruppo
           Banca Ifis” o “Gruppo” identificano l’intero perimetro di consolidamento.

           Eventuali eccezioni ai criteri sopra individuati sono riportate nelle singole sezioni del documento e nell’indice dei contenuti
           GRI.

           Si rinvia alla Nota metodologica all’interno del documento per ulteriori informazioni sulla metodologia di rendicontazione
           adottata, sulle modalità di calcolo degli indicatori e le eventuali assunzioni adottate e sul processo seguito per la stesura
           della Dichiarazione Non Finanziaria 2021.





           1   Direttiva  2014/95/UE  recante  modifica  alla  Direttiva  2013/34/UE  per  quanto  riguarda  la  comunicazione  di  informazioni  di  carattere  non
            finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.
           2   Si intendono per “Enti di Interesse Pubblico” gli enti indicati all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, cioè: le
            società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea; le banche; le
            imprese di assicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; le imprese di riassicurazione di cui all’
            articolo 1, comma 1, lettera cc) , del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di
            riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc -ter ), del codice delle assicurazioni private.
           3   Per il dettaglio delle società presenti nel perimetro di consolidamento si rinvia alla parte A - Politiche Contabili della Nota integrativa consolidata
            al Bilancio consolidato.
           4  Public Statement ESMA
           5  Newsletter Consob – Novembre 2021


           VIII
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13